(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non č necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneitā a coartare la libertā di azione del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa alla condotta di un gruppo che, mediante i c.d. "presidi di solidarietā", al fine di impedire l'esecuzione delle procedure di sfratto avviate nei confronti dei conduttori morosi in condizioni economiche asseritamente disagiate, poneva in essere una serie di condotte, quale la realizzazione di barriere per ostacolare l'accesso agli alloggi, spesso accompagnata da strattonamenti e minacce verbali, che determinavano la sospensione ed il rinvio delle procedure esecutive).