(massima n. 1)
In tema di istigazione alla corruzione, l'accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322 cod. pen., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza, sicchè non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del pubblico agente che, secondo una valutazione "ex ante" ed in concreto, non appaia idonea a determinare almeno un inizio di trattativa, né sia significativa di un impegno assunto per accondiscendere ad essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione in un caso in cui il funzionario di un ufficio immigrazione riceveva materialmente un acconto in danaro sull'offerta corruttiva, ma con riserva mentale, subito dopo informando il proprio superiore e sporgendo denuncia, così da permettere il tempestivo avvio delle indagini nei confronti dell'istigatore).