(massima n. 1)
In tema di corruzione, il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appartiene alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una pluralitą di atti da compiere, si configura un unico reato rispetto al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest'ultima ipotizzabile solo nel caso di pluralitą di accordi corruttivi. (Fattispecie relativa a ripetute dazioni di danaro in favore di un agente di polizia penitenziaria, per remunerarlo delle periodiche consegne di beni non consentiti che egli operava in favore di alcuni detenuti, sulla base dell'intesa raggiunta con uno di essi).