(massima n. 1)
In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalitą tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietą dell'utilitą conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art.318 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica della corrispettivitą si impone come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare).