(massima n. 1)
In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può legittimamente ritenersi sussistente nei confronti dei privati corruttori e non anche dei corrotti, quando solo per i privati sia stata esclusa l'abitualità della condotta. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la tenuità del fatto nei confronti di alcuni operatori di servizi funerari che avevano elargito modiche somme di denaro in favore degli addetti alla sala mortuaria di un ospedale pubblico, sul presupposto che solo per questi ultimi risultava la reiterazione della condotta nei confronti di più soggetti e sulla base di autonomi accordi corruttivi).