(massima n. 1)
In tema di concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purchč sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalitą dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, cosģ coartandone la volontą. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione, e non come induzione indebita, la condotta di appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, richiamando falsi esposti a carico di un collega, gli prospettavano per implicito che, ove non avesse collaborato alla realizzazione di un furto al caveau della Banca d'Italia, avrebbe subito pregiudizi lavorativi e giudiziari, conseguenze evitabili grazie all'insabbiamento da parte di essi agenti di tali esposti).