(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la regola introdotta dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che ha circoscritto la rilevanza penale delle condotte di abuso di ufficio a quelle tenute "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalitą" non ha valenza di principio generale estensibile anche alle diverse fattispecie di concussione, corruzione ed induzione indebita, trovando detti reati nell'ambito della discrezionalitą il proprio terreno di elezione, in ragione della maggior ampiezza del raggio d'azione riconosciuto al funzionario dalle norme di settore.