(massima n. 1)
In tema di associazione internazionale con finalitą di terrorismo, la partecipazione all'Isis o ad analoghe organizzazioni di matrice jihadista, che propongono una formula di adesione "aperta", richiede non solo la volontą del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata o indiretta, di tale adesione da parte del gruppo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata desunta l'affiliazione all'ISIS dell'imputato sulla base della partecipazione in rete a gruppi chiusi di condivisione della ideologia jihadista, della ricezione dall'ufficio informazioni dello Stato islamico di filmati di esaltazione delle missioni suicide, della disponibilitą di un cellulare utilizzabile come innesco di ordigni esplosivi e dalla dichiarata appartenenza a tale organizzazione, intercettata in carcere e riscontrata dalle segnalazioni allo "Schenghen Information System").