(massima n. 1)
In tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione).