(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una "mafia storica", può ottenere la riabilitazione solo qualora, oltre alla prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, non emergano ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta, quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/02/2019)