(massima n. 1)
In tema di indulto, il termine di cinque anni entro il quale la commissione di un nuovo delitto determina, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, la revoca del beneficio concesso in applicazione della medesima legge, si calcola computando, quale "dies a quo", la data di entrata in vigore della legge stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse essere revocato l'indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006, entrata in vigore il 1 agosto 2006, a causa di delitto commesso in data 1 agosto 2011).