(massima n. 1)
Ai fini del calcolo della soglia di pena per l'ammissione al regime di semilibertą, deve aversi riguardo non gią alla pena irrogata con la sentenza di condanna ma a quella in concreto da espiarsi dopo le detrazioni conseguenti all'eventuale applicazione delle cause di estinzione della pena e, in particolare, dell'indulto.