(massima n. 1)
Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., č data solo la facoltā di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non č ammesso il ricorso per cassazione.