(massima n. 1)
In tema di ordinamento penitenziario, l'istituto della prescrizione non č applicabile alla sanzione disciplinare, definitivamente inflitta al detenuto, ma non espiata. (La Suprema Corte ha osservato come tale opzione normativa non determini una lacuna che possa giustificare forme d'integrazione analogica del sistema, trattandosi di un settore, diverso dal diritto penale proprio, nel quale gli interessi primari della tutela della libertā personale e della risocializzazione non ricorrono necessariamente ovvero possono risultare sub-valenti rispetto all'esigenza del mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna agli istituti di pena).