(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell'udienza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., ma il giudice, comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova.