(massima n. 1)
La responsabilitā del locatore per la violazione dell'obbligo di mantenere la cosa locata in Ģistato da servire all'uso convenutoģ (art. 1575 c.c.) dā luogo ad una obbligazione risarcitoria che, al pari di ogni analoga obbligazione contrattuale o extracontrattuale, configura un debito di valore automaticamente rivalutabile sino alla data della liquidazione.