(massima n. 1)
In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilitā di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non č tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato.