(massima n. 1)
In tema di messa alla prova, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che avverso la predetta sentenza possono, invece, essere dedotte, nei limiti del giudizio di legittimità, censure relative, alla fase successiva alla sospensione del procedimento, sia di natura processuale, che per "errores in iudicando").