(massima n. 1)
In difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, una fondazione non è qualificabile come ente pubblico (non economico), anziché come ente privato, per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli ed ingerenza dell'autorità governativa, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato, né per la circostanza che operi nel settore del ricovero e della cura degli infermi (nella specie, trattandosi della fondazione «Clinica del lavoro» di Pavia), essendo tale attività espletabile anche da istituti privati (art. 42 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).