(massima n. 1)
Il giudice, nell'infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la sanzione da irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., solo ove ritenga che l'imputato sia meritevole in concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua personalità; in caso contrario, deve procedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio concesso in precedenza, avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal commettere ulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato.