(massima n. 1)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.