(massima n. 1)
Il giudice della cognizione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, essendo a tal fine tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio per la doverosa verifica al riguardo.