(massima n. 1)
La concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. (Fattispecie in tema di truffa aggravata in cui la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio alla restituzione in favore dell'Inps delle somme indebitamente riscosse dall'imputato, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale, trattandosi di somme corrispondenti all'illecito profitto del reato e, quindi, all'evento penalmente rilevante, tale da determinare il c.d. danno penale, non necessariamente coincidente con l'ulteriore pregiudizio civilistico cagionato all'ente stesso, del quale non avrebbe potuto essere disposto il risarcimento in assenza di domanda di parte). (Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 09/11/2018)