(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacitą di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacitą economica del condannato, aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento versava in una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2019)