(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilitā del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2019)