(massima n. 1)
Nei confronti del condannato per associazione a delinquere al quale sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non può essere applicata una misura di sicurezza personale, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., poiché, trattandosi di misura che può essere disposta discrezionalmente, previo scrutinio della effettiva pericolosità sociale del condannato, rientra tra quelle inapplicabili ex art. 164, comma terzo, cod. pen.