(massima n. 1)
Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimitą costituzionale dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 (sent. della Corte cost. n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito dell'organizzazione della P.A.