(massima n. 1)
In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., č tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione. (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Avezzano, 17/05/2016)