(massima n. 1)
L'oblazione, sia ordinaria che speciale, non trova applicazione nel procedimento a carico di imputati minorenni, atteso che le finalità di economia processuale di detto istituto sono intrinsecamente incompatibili con il vigente modello di giustizia minorile, volto al perseguimento di obiettivi pedagogico-rieducativi, anziché retributivo-punitivi, e perciò improntato esclusivamente al recupero ed alla tutela del minore attraverso un'attenta valutazione della sua personalità, con conseguente ripudio di soluzioni deflattive incentrate sulla monetizzazione del procedimento.