(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale si dispone la sospensione del procedimento penale ha natura dichiarativa di situazioni i cui caratteri sono predeterminati normativamente, con la conseguenza che ove il provvedimento sia stato emesso fuori dei casi consentiti, alla sua pronuncia non conseguono gli effetti propri della sospensione e continuano a decorrere i termini di prescrizione, non potendo avere l'illegittima disposizione del giudice alcun effetto negativo per l'imputato. (Conf. Sez. 3, n.8003/1991, Rv.188787). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 14/06/2019)