(massima n. 1)
Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessitą di un provvedimento formale del giudice. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/02/2019)