(massima n. 1)
In tema di sospensione delle attivitā processuali a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'art. 83 dei decreti legge 8 marzo 2020, n. 11 e 17 marzo 2020, n. 17, non prevede l'obbligo del giudice procedente di sollecitare l'imputato in stato di custodia cautelare e la sua difesa a formulare l'eventuale richiesta di trattazione dell'udienza, ma č onere di questi manifestare in tempo utile la volontā di celebrare l'udienza fissata, salva diversa disposizione del capo dell'ufficio ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.