(massima n. 1)
In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83.