(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 734 cod. pen., nell'ipotesi di alterazione delle bellezze naturali, ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, consumandosi ed esaurendosi con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette, sicché, agli effetti della prescrizione, il decorso del termine ha inizio dal momento in cui il reato si è realizzato con il compimento dell'opera ovvero con l'attuazione dei mezzi che hanno determinato il deturpamento. (Annulla in parte senza rinvio, App. Salerno, 07/03/2016)