(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie: edificazione di manufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza del manufatto dopo il completamento dell'opera, quanto alla sola protrazione dei lavori, cosicché lo stesso si consuma con l'esaurimento totale dell'attività, dal quale decorre il termine di prescrizione. (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 07/04/2016)