(massima n. 1)
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera non richiede il prodursi di effetti concreti e prescinde dall'attuale pendenza di un procedimento. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa ad una sentenza emessa dall'autoritą giudiziaria elvetica il cui riconoscimento era stato richiesto ai sensi dell'art. 12, comma primo, cod. pen., ha escluso la necessitą della richiesta del Ministro della Giustizia, attesa l'esistenza della Convenzione di estradizione italo-svizzera). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 13 gennaio 2010).