(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritą straniere, l'oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'autoritą giudiziaria straniera in base alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961, n. 215, non é limitato a specifici atti, ma é indeterminato, salve le eccezioni disciplinate dagli artt. 1, comma primo, e 2 della medesima Convenzione, nel concetto di "ampia collaborazione" contemplato dall'art. 1, comma primo, della Convenzione, rientra anche l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo. (Fattispecie in cui la Corte d'appello, in esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria avanzata dalla competente Autoritą giudiziaria spagnola, aveva autorizzato il sequestro conservativo di beni di pertinenza dell'imputato, sul presupposto che il sequestro conservativo rientrava tra le attivitą di ampia collaborazione previste dalla citata Convenzione europea di assistenza giudiziaria). (Rigetta, App. Ancona, 11 Luglio 2005).