(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialitā previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autoritā giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa č stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa - allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati - la possibilitā di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertā personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall'autoritā giudiziaria spagnola era stata assolta dai reati oggetto del mandato di arresto europeo e, nel frattempo, processata in stato di libertā per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata, nell'ambito di un procedimento in cui era stata sospesa l'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso al fine di ottenere l'assenso dello Stato di consegna). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 11/04/2011).