(massima n. 1)
L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati e dei dati segnaletici e di ogni altra informazione sull'identitā e la nazionalitā della persona reclamata non č causa ostativa alla decisione di consegna perché la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza implica che l'Autoritā giudiziaria italiana verifichi che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'Autoritā emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che quindi questa abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso l'allegazione puntuale delle evidenze di fatto a carico, facendo inoltre desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili all'identificazione compiuta della persona reclamata. (Rigetta in parte, App. Venezia, 29 Marzo 2007).