(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale č cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna č subordinata alla condizione, prevista dall'art. 19 lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, che la persona, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertā personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. (Rigetta, App. L'Aquila, 31 gennaio 2007).