(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritą straniere, costituisce violazione del principio di specialitą (art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5, n. 2 dell'Accordo aggiuntivo) il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile, per un fatto commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione si riferisce, nei confronti di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessitą di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 20 Maggio 2005).