(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, pure in presenza di una sentenza di patteggiamento - equiparata ad una sentenza di condanna e, quindi, dotata di efficacia extra-procedimentale - il tribunale di sorveglianza é tenuto ad accertare, anche in relazione alla tipologia del reato per il quale é intervenuta condanna, se il condannato che chiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare, per quanto possibile, tutte le conseguenze di ordine civile che sono derivate dalla sua condotta criminosa, indipendentemente dalla circostanza che nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile. L'adempimento delle obbligazioni civili ha, infatti, valore dimostrativo dell'emenda del condannato. (Annulla con rinvio, Trib.sorv. Campobasso, 12 ottobre 2005).