(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, in presenza di un'istanza avanzata da soggetto residente all'estero, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna, durante il periodo di permanenza in Italia, gravando invece sull'istante, per il periodo di permanenza all'estero, l'onere di fornire, nel termine fissato dal giudice, documentazione idonea a consentire la decisione sul merito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attribuzione di un onere probatorio all'interessato č compatibile con la natura di volontaria giurisdizione della procedura, nella quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle relative notizie).