(massima n. 1)
La circostanza che una persona giuridica privata svolga, ancorché con controlli di tipo pubblicistico, compiti ed attività diretti — come la gestione di scuole o l'esercizio di attività didattica e scientifica — al soddisfacimento di fini propri dello Stato e di altri enti pubblici non è di per sé sufficiente per attribuire natura pubblicistica alla persona giuridica stessa.