(massima n. 1)
Nel caso di annullamento, per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che abbia condannato l'imputato in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non prevale sul giudizio di assoluzione dell'imputato nel merito, non adeguatamente confutato. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando, come nella specie, l'annullamento del capo della sentenza concernente l'azione civile derivi dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata, con revoca delle statuizioni civili).