(massima n. 1)
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica pił grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado riqualificando i fatti da delitti tentati a consumati, tornando alla imputazione originaria, rispetto alla quale, pertanto, ha sottolineato la Corte, l'imputato aveva avuto ampia possibilitą di far valere le proprie ragioni).