(massima n. 1)
In tema di differimento della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermitą fisica, il giudice č sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensitą da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignitą umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietą psico-fisica autoindotta. (Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TARANTO, 11/04/2018)