(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non č necessaria un'incompatibilitā assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermitā o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanitā al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario. (Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 02/11/2018)