(massima n. 1)
In tema di differimento, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, anche quando il condannato non richieda la detenzione domiciliare in luogo del differimento, in quanto la competenza funzionale inderogabile di detto giudice, prevista dall'art. 16-novies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in relazione alle misure alternative alla detenzione esercita una "vis attractiva" anche sulla richiesta implicita - in ogni caso valutabile d'ufficio dal giudice - di esecuzione della pena nel domicilio. (Dichiara competenza, GIUD. SORVEGLIANZA ALESSANDRIA, 26/07/2018)