(massima n. 1)
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, sussiste l'interesse del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., attesa la diversitą di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello "status libertatis" del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica.